Chi non muore si rivede, e stavolta il redivivo è la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del PII, passo obbligato per ogni variante ad un piano urbanistico.
Certo, il Comune di Piazzatorre ne avrebbe fatto volentieri a meno, tant'é che aveva cercato di cavarsela con una verifica d'esclusione ma, si sa, il diavolo fa le pentole e dimentica i coperchi, ed ecco che Provincia e Comunità Montana avevano dovuto ricondurre a più ragionevoli consigli il nostro comunello.
Vabbé, ragionevoli fino a un certo punto, perché presi dalla fregola di prostrarsi ai piedi della Alta Quota S.r.l., gli eroici amministratori piazzatorresi decisero di adottare comunque il PII e di attendere, per l'approvazione, gli esiti della VAS.
Tutto regolare? Secondo loro sì, tanto da scrivere in una lettera inviata ad un nostro anziano ma baldanzoso amico / concorrente (niente nomi, è la privacy bellezza) che, Codice dell'Ambiente alla mano, la legge è dalla loro parte.
Secondo noi, o meglio, secondo un mio acuto collaboratore (lui sì che è un ingegnere vero!) a Piazzatorre leggono solo quello che gli conviene:
Decreto Legislativo n. 152/2006, articolo 11, comma 5 "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".
Da quel "di approvazione" il Comune deriva il proprio diritto ad espletare la VAS in parallelo alla pubblicazione del PII adottato.
Vero? Falso? Vero e falso insieme!
La norma nazionale è scritta pensando a piani e programmi in generale, non specificamente a piani e programmi urbanistici, quindi è applicabile nel senso scelto dal Comune solo quando ci si riferisce a piani o programmi che nel loro iter di approvazione NON prevedano una adozione seguita da una pubblicazione per renderli noti al pubblico (esempio: un piano opere pubbliche).
Ma c'è di più.
Sempre il D.lgs. 152/2006, all'articolo 7, comma 2, stabilisce che: "Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali" (piani e programmi dell'art. 6 sono, tra l'altro, quelli elaborati per il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, quindi un PII rientra perfettamente tra questi ultimi).
Capito? In Lombardia per PII et similia valgono le norme regionali. E che dicono queste ultime? Ce lo racconta questa deliberazione della Giunta Regionale, la n. 6420 del 2007, per la precisione l'Allegato 1M, dedicato (anche - punto n. 1 dell'oggetto) ai PII privi di interesse regionale (come quello di Piazzatorre): dal punto 6.6 in avanti è descritta fin troppo bene la procedura da seguire e, guarda un po', non assomiglia a quella seguita dal Comune.
Ora, senza addentrarmi in questioni giuridiche sulla annullabilità degli atti adottati in violazione di norme che recepiscono le direttive comunitarie (dimenticavo di dirvi che la VAS non è un'invenzione italiana ma europea), un semplice ragionamento di logica elementare farebbe capire a chiunque che se faccio la VAS "dopo" avere adottato un piano, mi espongo a due rischi: il primo, meno grave, è che in caso decida di accogliere una o più osservazioni che modifichino in modo sostanziale il piano, la sua valutazione è bell'e andata a farsi friggere e dunque dovrei rifarla daccapo, ripartendo da zero; il secondo, più grave, è che se la VAS si chiude con un provvedimento negativo, tutto il lavoro svolto va a farsi friggere e l'adozione la posso, a quel punto, solo revocare.
Certo, siamo uomini di mondo anche senza avere fatto il militare a Cuneo, siamo più che convinti che il Comune accenderà un po' di ceri ai suoi Santi (vero assessore Fornoni?) affinché l'Autorità competente emetta un bel decreto con molte rose e poche, pochissime spine.
E passiamo allora a parlare del Rapporto Ambientale, o meglio, del suo simulacro, la Sintesi non Tecnica, ché quella ci mette a disposizione il Comune.
Però, vista l'ora, lo faremo nel prossimo post. See you soon.
Certo, il Comune di Piazzatorre ne avrebbe fatto volentieri a meno, tant'é che aveva cercato di cavarsela con una verifica d'esclusione ma, si sa, il diavolo fa le pentole e dimentica i coperchi, ed ecco che Provincia e Comunità Montana avevano dovuto ricondurre a più ragionevoli consigli il nostro comunello.
Vabbé, ragionevoli fino a un certo punto, perché presi dalla fregola di prostrarsi ai piedi della Alta Quota S.r.l., gli eroici amministratori piazzatorresi decisero di adottare comunque il PII e di attendere, per l'approvazione, gli esiti della VAS.
Tutto regolare? Secondo loro sì, tanto da scrivere in una lettera inviata ad un nostro anziano ma baldanzoso amico / concorrente (niente nomi, è la privacy bellezza) che, Codice dell'Ambiente alla mano, la legge è dalla loro parte.
Secondo noi, o meglio, secondo un mio acuto collaboratore (lui sì che è un ingegnere vero!) a Piazzatorre leggono solo quello che gli conviene:
Decreto Legislativo n. 152/2006, articolo 11, comma 5 "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".
Da quel "di approvazione" il Comune deriva il proprio diritto ad espletare la VAS in parallelo alla pubblicazione del PII adottato.
Vero? Falso? Vero e falso insieme!
La norma nazionale è scritta pensando a piani e programmi in generale, non specificamente a piani e programmi urbanistici, quindi è applicabile nel senso scelto dal Comune solo quando ci si riferisce a piani o programmi che nel loro iter di approvazione NON prevedano una adozione seguita da una pubblicazione per renderli noti al pubblico (esempio: un piano opere pubbliche).
Ma c'è di più.
Sempre il D.lgs. 152/2006, all'articolo 7, comma 2, stabilisce che: "Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali" (piani e programmi dell'art. 6 sono, tra l'altro, quelli elaborati per il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, quindi un PII rientra perfettamente tra questi ultimi).
Capito? In Lombardia per PII et similia valgono le norme regionali. E che dicono queste ultime? Ce lo racconta questa deliberazione della Giunta Regionale, la n. 6420 del 2007, per la precisione l'Allegato 1M, dedicato (anche - punto n. 1 dell'oggetto) ai PII privi di interesse regionale (come quello di Piazzatorre): dal punto 6.6 in avanti è descritta fin troppo bene la procedura da seguire e, guarda un po', non assomiglia a quella seguita dal Comune.
Ora, senza addentrarmi in questioni giuridiche sulla annullabilità degli atti adottati in violazione di norme che recepiscono le direttive comunitarie (dimenticavo di dirvi che la VAS non è un'invenzione italiana ma europea), un semplice ragionamento di logica elementare farebbe capire a chiunque che se faccio la VAS "dopo" avere adottato un piano, mi espongo a due rischi: il primo, meno grave, è che in caso decida di accogliere una o più osservazioni che modifichino in modo sostanziale il piano, la sua valutazione è bell'e andata a farsi friggere e dunque dovrei rifarla daccapo, ripartendo da zero; il secondo, più grave, è che se la VAS si chiude con un provvedimento negativo, tutto il lavoro svolto va a farsi friggere e l'adozione la posso, a quel punto, solo revocare.
Certo, siamo uomini di mondo anche senza avere fatto il militare a Cuneo, siamo più che convinti che il Comune accenderà un po' di ceri ai suoi Santi (vero assessore Fornoni?) affinché l'Autorità competente emetta un bel decreto con molte rose e poche, pochissime spine.
E passiamo allora a parlare del Rapporto Ambientale, o meglio, del suo simulacro, la Sintesi non Tecnica, ché quella ci mette a disposizione il Comune.
Però, vista l'ora, lo faremo nel prossimo post. See you soon.
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